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All'interno della Legge Regionale su Promozione dell'Amministrazione elettronica e della società dell'informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della "Rete telematica regionale Toscana". é stato introdotto fra i criteri guida l'utilizzazione di standard aperti e l'utilizzo preferenziale di "software a sorgente aperto".

Promozione dell'amministrazione elettronica e della società dell'informazionee della conoscenza nel sistema regionale.

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Finalità )

1. La Regione con la presente legge:

  1. favorisce il processo di innovazione organizzativa e tecnologica delle pubbliche amministrazioni del territorio regionale in un contesto organizzato di cooperazione istituzionale;
  2. promuove lo sviluppo della società dell'informazione e della conoscenza in ambito regionale a fini di progresso sociale e miglioramento della qualità della vita, favorendo la realizzazione personale e professionale nonché forme di cittadinanza attiva.

2. Nel perseguimento delle finalità di cui al comma 1, la Regione opera per rimuovere e prevenire gli ostacoli che di fatto impediscono la piena parità di accesso alle informazioni e alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, tenendo conto in particolare delle situazioni di disabilità , disagio economico e sociale e diversità culturale.

Art. 2

(Oggetto)

1. La presente legge ha ad oggetto la programmazione e la promozione delle attività volte a:

  1. realizzare modalità di amministrazione elettronica a fini sia di semplificazione, trasparenza e integrazione dei processi interni, sia di efficienza dei servizi per i cittadini e le imprese;
  2. contribuire ad attuare una strategia organica ed unitaria per lo sviluppo della società dell'informazione e della conoscenza.

2. E' altresì oggetto della presente legge la disciplina della Rete Telematica Regionale Toscana (RTRT), di seguito denominata Rete, quale forma stabile di coordinamento del sistema regionale delle autonomie locali e di cooperazione del sistema stesso con altri soggetti, pubblici e privati, nelle materie di cui al comma 1, nei modi e con i procedimenti previsti al Capo II.

Art. 3

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intende per:

  1. amministrazione elettronica: l'organizzazione delle attività delle pubbliche amministrazioni fondata sull'impiego esteso e integrato delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nello svolgimento delle funzioni e nell'erogazione dei servizi;
  2. società dell'informazione e della conoscenza: l'assetto delle società industriali avanzate, basato sulla centralità dell'informazione e della conoscenza quali risorse essenziali per lo sviluppo economico, sociale e culturale;
  3. punti di accesso assistito: postazioni per l'accesso in via telematica a servizi pubblici, da utilizzare con l'assistenza di personale addetto;
  4. programma a codice sorgente aperto: programma per elaboratore la cui licenza di distribuzione consente all'utente di accedere al codice sorgente per studiarne il funzionamento, apportarvi modifiche, mantenerlo nel tempo, estenderlo e ridistribuirlo;
  5. interconnessione di reti: collegamento tra più reti, anche tecnicamente differenti, atto a costituire un sistema integrato in grado di trasferire informazioni e di erogare servizi;
  6. interoperabilità dei sistemi: capacità di sistemi tecnicamente differenti di interagire e condividere dati e programmi informatici;
  7. cooperazione applicativa: modalità operativa di procedure informatiche diverse che cooperano nello svolgimento di una stessa funzione o di funzioni diverse tra loro correlate;
  8. reti civiche unitarie: aggregazioni di soggetti costituite su base territoriale per la promozione e lo sviluppo dell'amministrazione elettronica e della società dell'informazione nel territorio di riferimento.

Art. 4

(Principi e criteri guida)

1. Nel perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), la Regione e i soggetti di cui all'articolo 8, comma 2, operano conformandosi ai seguenti principi e criteri guida:

  1. sviluppo coordinato dei sistemi informativi pubblici, valorizzazione e condivisione del patrimonio informativo pubblico, entrambi da perseguire secondo i modelli di cooperazione istituzionale definiti nella presente legge;
  2. valorizzazione, ai fini della presente legge, delle aggregazioni di soggetti costituite su base tematica o territoriale, comprese le reti civiche unitarie, e dei raccordi con le articolazioni territoriali dell'amministrazione statale;
  3. utilizzazione di standard informativi e documentali aperti negli scambi tra amministrazioni pubbliche e con riferimento ai dati da rendere pubblici;
  4. rispetto della normativa in materia di tutela delle persone e degli altri soggetti riguardo al trattamento dei dati personali, nonché in materia di legittima titolarità dei dati;
  5. qualità dei dati in termini di correttezza, aggiornamento, completezza e coerenza, nonché di integrità degli stessi nella gestione telematica, anche mediante l'adozione di tecniche di marchiatura elettronica e criptazione;
  6. salvaguardia della sicurezza dei dati, dei sistemi, delle reti e dei servizi mediante l'adozione di misure tecniche e organizzative adeguate;
  7. diffusione di strumenti di identificazione elettronica e di procedure di accesso ai servizi telematici;
  8. diffusione di procedure telematiche di acquisto per l'approvvigionamento di beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni, nel rispetto delle specificità e dello sviluppo dei mercati locali;
  9. promozione, sostegno ed utilizzo preferenziale di soluzioni basate su programmi con codice sorgente aperto, in osservanza del principio di neutralità tecnologica, al fine di abilitare l'interoperabilità di componenti prodotti da una pluralità di fornitori, di favorirne la possibilità di riuso, di ottimizzare le risorse e di garantire la piena conoscenza del processo di trattamento dei dati.

2. Nel perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), la Regione e i soggetti di cui all'articolo 8, comma 2, operano conformandosi ai seguenti principi e criteri guida:

  1. valorizzazione dei soggetti istituzionali, economici e sociali come produttori d'informazioni e di contenuti condivisi in rete;
  2. educazione all'uso consapevole del patrimonio informativo e statistico delle pubbliche amministrazioni;
  3. educazione all'uso consapevole della Rete e degli strumenti con particolare riferimento ai vantaggi connessi all'utilizzo di programmi liberi e a codice sorgente aperto;
  4. adozione di misure, soluzioni tecnologiche, standard e pratiche di sviluppo che favoriscano l'inclusione sociale, garantendo l'accessibilità , con specifica attenzione alle diverse abilità e promuovendo l'usabilità dei sistemi informativi;
  5. incentivazione, qualificazione e coordinamento dei servizi di rete per uno sviluppo socio-economico equilibrato del territorio regionale, anche attraverso la costituzione di punti di accesso assistito;
  6. sostegno alle famiglie, alle scuole e ad altre formazioni sociali nell'acquisizione di concrete possibilità di accesso ai servizi erogati con strumenti tecnologici e telematici;
  7. realizzazione di iniziative e adozione di misure rivolte a generare la fiducia degli utenti nei diversi usi della rete;
  8. utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione con modalità adeguate a stimolare lo sviluppo economico del territorio in termini di competenza, di qualificazione delle opportunità professionali, di innovazione e di avanzamento della conoscenza;
  9. stimolo alle imprese che operano nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione per lo sviluppo di servizi di qualità attraverso procedure di accreditamento nonché di qualificazione e organizzazione della domanda;
  10. valorizzazione del complesso delle conoscenze e dei risultati scientifici, al fine di promuovere il trasferimento culturale e tecnologico e l'innovazione sociale e produttiva.

Art. 5

(Trattamento di dati personali)

1. La realizzazione di sistemi e servizi informativi pubblici per la promozione e lo sviluppo della società dell'informazione e della conoscenza costituisce svolgimento di funzioni istituzionali ai fini del trattamento di dati personali da parte della Regione e degli altri enti del sistema regionale delle autonomie locali.

Art. 6

(Coordinamento delle politiche e delle attività di settore)

1. Al fine di garantire il perseguimento coerente degli obiettivi di cui all'articolo 1, la Regione coordina i propri interventi con quelli dello stato e delle altre regioni mediante la partecipazione ad appositi organismi nazionali, prioritariamente nell'ambito del sistema delle Conferenze previsto dal decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali), nonché attraverso strumenti negoziali di attuazione delle politiche di settore.

2. Al fine di assicurare l'esercizio unitario da parte della Regione e dei soggetti di cui all'articolo 8, comma 2, delle funzioni e delle attività collegate alla gestione del patrimonio informativo, all'attuazione dell'amministrazione elettronica e alla promozione della società dell'informazione e della conoscenza nel sistema regionale, la Regione, nel rispetto delle disposizioni emanate dallo stato ai sensi dell'articolo 117, comma secondo, lettera r), della Costituzione, definisce, sulla base di determinazioni assunte dalla Rete, le misure di carattere tecnico a valenza generale alle quali i soggetti di cui all'articolo 8, comma 2, sono tenuti a conformarsi.

Art. 7

(Programmazione regionale e locale)

1. Nell'ambito delle politiche definite dal programma regionale di sviluppo e secondo la normativa regionale in materia di programmazione, la Regione adotta il Programma regionale per la promozione e lo sviluppo dell'amministrazione elettronica e della società dell'informazione e della conoscenza nel sistema regionale, di seguito denominato Programma, nei modi previsti dalla presente legge.

2. Il Programma, di durata triennale, è approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale, formulata tenendo conto degli indirizzi e dei documenti programmatici della Rete. Tale Programma contiene:

  1. gli interventi a sostegno degli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) e lettera b);
  2. gli interventi a sostegno della formazione del personale della Regione e degli enti locali, da perseguire preferibilmente in forma stabile;
  3. gli interventi a sostegno della gestione e dello sviluppo dell'infrastruttura tecnologica, nonché dei servizi e delle attività della Rete.

3. Il Programma è attuato annualmente attraverso il Piano di attività annuale della Rete di cui all'articolo 17. Per la parte di propria competenza la Giunta regionale approva detto Piano mediante deliberazione che viene comunicata al Consiglio regionale e al Consiglio delle autonomie locali.

4. Per le finalità di cui all'articolo 1 e nel rispetto dei rispettivi ambiti di autonomia gli enti locali coordinano i propri interventi con quelli definiti nella programmazione regionale attraverso la partecipazione alle attività e ai progetti della Rete, nonché attraverso eventuali strumenti negoziali di attuazione.

5. I finanziamenti regionali degli interventi degli enti locali sono graduati, sulla base di criteri condivisi nella Rete, in relazione sia alla congruenza degli interventi stessi con gli atti di programmazione di cui al presente articolo, sia al loro livello di integrazione territoriale e di compartecipazione al finanziamento.

CAPO II

DISCIPLINA DELLA RETE TELEMATICA REGIONALE TOSCANA

Art. 8

(Soggetti della Rete)

1. Il presente Capo individua e disciplina i soggetti e i procedimenti con i quali si realizza la Rete come definita all'articolo 2, comma 2.

2. Fanno parte della Rete la Regione, gli enti e le agenzie regionali, gli enti e le aziende sanitarie pubbliche e, mediante le convenzioni di cui all'articolo 10, i comuni singoli o associati, le province, i circondari istituiti ai sensi della legislazione regionale vigente, la città metropolitana, le comunità montane.

3. Fanno altresì parte della Rete, mediante le convenzioni di cui all'articolo 10, le università e gli istituti ed enti di ricerca, le amministrazioni periferiche dello stato, i soggetti del Servizio socio-sanitario regionale, le aziende di servizi pubblici locali, le camere di commercio e le altre autonomie funzionali, nonché le categorie economiche, le libere professioni e le altre associazioni.

Art. 9

(Compiti della Regione nella Rete)

1. La Regione ha compiti di promozione, cofinanziamento e gestione dell'infrastruttura tecnologica della Rete, ivi compresi i servizi di base e per la cooperazione applicativa. La Regione inoltre, tramite i propri uffici, fornisce ogni altro servizio funzionale allo svolgimento delle attività e al perseguimento degli obiettivi della Rete determinati dal Comitato strategico.

Art. 10

(Convenzioni di adesione alla Rete)

1. Le convenzioni di adesione alla Rete sono predisposte dal Comitato strategico di cui all'articolo 13 e sottoscritte dai soggetti di cui all'articolo 8 e dal Presidente della Giunta regionale o suo delegato.

2. Con la convenzione di cui al comma 1 i soggetti di cui all'articolo 8, comma 2, si impegnano a:

  1. adempiere gli obblighi ed oneri informativi stabiliti con leggi o regolamenti dello stato o della regione secondo le modalità di cui all'articolo 18;
  2. fornire l'accesso gratuito ai propri servizi telematici da parte delle pubbliche amministrazioni del territorio regionale;
  3. contribuire con il proprio patrimonio informativo ai processi di e-government nell'interesse e perseguimento degli obiettivi della Rete;
  4. realizzare servizi di comunicazione integrati, finalizzati ad aumentare il livello di comunicazione e cooperazione sia tra i soggetti della Rete, sia con altri soggetti esterni;
  5. comunicare al Comitato strategico di cui all'articolo 13 le informazioni necessarie per l'istituzione e l'aggiornamento dei servizi centrali di gestione dell'infrastruttura;
  6. compartecipare al finanziamento delle attività della Rete nelle forme determinate dalla Rete stessa, salvo il rispetto dell'autonomia di bilancio dei singoli enti;
  7. attuare i piani di attività e le decisioni della Rete secondo le norme dei rispettivi ordinamenti;
  8. riconoscere al Coordinatore della Rete la funzione di cui all'articolo 14, comma 1.

Art. 11(Forme organizzative della Rete)
1. La Rete opera attraverso le seguenti forme regolate:

  1. l'Assemblea;
  2. il Comitato strategico;
  3. il Coordinatore della Rete;
  4. la Direzione tecnico-operativa;
  5. l'Osservatorio degli utenti.

Art. 12

(Assemblea)

1. L'Assemblea è composta dai rappresentanti dei soggetti aderenti e svolge funzioni di indirizzo generale e proposta in relazione alle attività e ai progetti della Rete.

2. L'Assemblea disciplina la propria organizzazione con atto approvato dalla maggioranza assoluta dei componenti.

3. L'Assemblea, nella sua componente di cui all'articolo 8, comma 2, disciplina, inoltre, la composizione del Comitato strategico.

Art. 13

(Comitato strategico)

1. Il Comitato strategico svolge funzioni d'indirizzo e di direzione delle attività della Rete. Il Comitato promuove le prassi evolutive della Rete e concorda con i soggetti di cui all'articolo 8, comma 3, le modalità della loro partecipazione, anche al fine della definizione delle convenzioni di cui all'articolo 10.

2. Il Comitato, presieduto dal Presidente della Giunta regionale o suo delegato, è composto da non più di trenta rappresentanti dei soggetti di cui all'articolo 8, comma 2; fanno altresì parte del Comitato un rappresentante del Consiglio delle autonomie locali e un rappresentante di ciascuna delle associazioni degli enti locali.

3. Il Comitato disciplina il proprio funzionamento e le modalità organizzative con atti approvati dalla maggioranza assoluta dei componenti.

Art. 14

(Coordinatore della Rete)

1. Il Coordinatore cura i rapporti della Rete coi soggetti pubblici e privati nei limiti delle decisioni assunte nell'ambito della Rete stessa e coordina l'insieme delle risorse tecniche e organizzative attivate.

2. Il Comitato strategico disciplina le funzioni e le modalità di nomina del Coordinatore della Rete.

3. Ove richiesto dalle competenti commissioni del Consiglio regionale, il Coordinatore è tenuto a fornire ogni informazione relativa alle attività e al funzionamento della Rete.

Art. 15

(Direzione tecnico-operativa)

1. La Direzione tecnico-operativa svolge funzioni istruttorie e quelle assegnate per la definizione di standards nell'ambito della Rete, per la sua interconnessione con altre reti, per l'interoperabilità dei sistemi e la cooperazione applicativa.

2. La Direzione predispone il Piano di attività di cui all'articolo 17 al fine della sua adozione e redige il Documento di monitoraggio annuale delle attività della Rete, in vista della approvazione del Piano stesso.

3. Il Comitato strategico disciplina le funzioni, la composizione, le modalità di nomina e di organizzazione della Direzione tecnico-operativa.

Art. 16

(Osservatorio degli utenti)

1. Al fine di favorire l'efficacia dei servizi telematici delle pubbliche amministrazioni del territorio regionale, è istituito l'Osservatorio degli utenti presso la Direzione tecnico operativa.

2. Il Comitato strategico disciplina la composizione e le modalità di organizzazione dell'Osservatorio, assicurandone il coordinato rapporto con le altre forme organizzative della Rete e garantendo la partecipazione in esso delle varie componenti di carattere economico e sociale della società civile organizzata, prevedendo modalità di informazione al Consiglio regionale dei risultati delle attività dell'Osservatorio stesso.

Art. 17

(Piano di attività annuale della Rete)

1. Il Piano di attività annuale della Rete:

  1. definisce le attività di gestione e sviluppo della Rete con riguardo alle infrastrutture, ai servizi e ai contenuti, previa verifica dei risultati conseguiti nell'ambito della Rete stessa;
  2. indica gli obiettivi e le azioni di impulso e sostegno per l'attuazione dell'amministrazione elettronica e la promozione della società dell'informazione e della conoscenza;
  3. recepisce e raccorda le linee dei progetti concordati e cofinanziati dai soggetti della Rete.

2. Il Piano è adottato dal Comitato strategico ed è successivamente trasmesso, insieme al Documento di monitoraggio di cui all'articolo 15, comma 2, alla Giunta regionale che lo approva secondo la procedura di cui all'articolo 7, comma 3.

Art. 18

(Adempimento di obblighi ed oneri informativi)

1. Ai fini dello scambio delle informazioni relative alle funzioni di propria competenza, la Regione, gli enti e le agenzie regionali, gli enti e le aziende sanitarie pubbliche, adempiono in forma elettronica gli obblighi e gli oneri informativi stabiliti con leggi o regolamenti dello stato o della regione, avvalendosi della Rete e con le modalità operative adottate nell'ambito della stessa ove non diversamente disposto.

Art. 19

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede con imputazione alle Unità revisionali di base (UPB) "Innovazione tecnologica, organizzativa e sviluppo risorse umane per l'attuazione delle politiche regionali" n. 146 e n. 141 del bilancio di previsione 2004. Per i successivi esercizi si provvederà con le relative leggi di bilancio.

CAPO III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 20

(Norme transitorie)

1. Gli organismi della Rete già costituita con deliberazione del Consiglio regionale 21 maggio 1997, n. 172 (Piano di indirizzo per l'attuazione della Rete telematica regionale) operanti alla data di entrata in vigore della presente legge continuano a svolgere le funzioni fino alla convocazione della prima Assemblea e alla creazione degli organismi corrispondenti istituiti con la presente legge.

2. Sono fatti salvi gli atti di adesione alla Rete sottoscritti prima dell'entrata in vigore della presente legge fino alla sottoscrizione delle convenzioni di cui all'articolo 10.

3. La prima Assemblea è convocata dal Presidente della Giunta regionale entro
tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 21

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Relazione alla proposta di legge regionale

Promozione dell'amministrazione elettronica e della società dell'informazionee della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della "Rete telematica regionale toscana".

In coerenza col Programma di governo della Giunta regionale per la legislatura 2000-2005 (in particolare con i progetti dedicati a Una Regione più efficiente e meno burocratica e a La Toscana dell'informazione e della conoscenza), la proposta di legge in esame costituisce un atto essenziale d'indirizzo per il rinnovamento organizzativo e tecnologico del sistema regionale delle autonomie locali - secondo le nuove esigenze di governance e di e-government delle amministrazioni pubbliche, già recepite nelle politiche sopranazionali, comunitarie e nazionali - e per la promozione della società regionale dell'informazione e della conoscenza.

Con questo intervento normativo la Regione intende portare a sistema il consenso istituzionale nella materia di riferimento, consolidando così l'esperienza della Rete telematica regionale toscana (derivata dal Piano di indirizzo approvato dal Consiglio regionale il 21 maggio 1997) e valorizzandola in funzione di finalità sempre più ampie e complesse, collegate allo sviluppo della società dell'informazione nel sistema regionale (art. 1, co. 1, lett. a e b).

Il fine precipuo che la Regione si pone con la presente proposta di legge è quello di allargare i diritti di cittadinanza e partecipazione, rendere la società in fieri il più inclusiva possibile, rimuovendo e prevenendo ogni possibile causa di marginalizzazione o esclusione sociale collegata all'impiego delle tecnologie dell'informazione (ciò che si chiama digital divide, esclusione digitale) (art. 1, co. 2). Finalità , queste, che appaiono un aspetto specifico e qualificato del più generale obiettivo che l'art. 117, co. 7, della Costituzione affida alle leggi regionali, quello cioè di rendere effettivo il principio di eguaglianza sostanziale dei cittadini sancito dall'art. 3, co. 2, della Costituzione, rimuovendo "ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica".

Lo strumento normativo si rende per più versi necessario: per dare adeguato rilievo politico all'iniziativa, ponendo più visibilmente la p.a. come modello di orientamento e strumento di sostegno per l'intera società locale; per istituire una vera e propria politica di sviluppo del settore e determinarne gli strumenti d'intervento; e per assicurare un grado sufficiente di cogenza alle nuove disposizioni, impegnando complessivamente il sistema della pubblica amministrazione toscana a dare seguito all'organizzazione e alle regole stabilite.

La presente proposta costituisce il primo esempio di legislazione regionale in questa vasta e complessa tematica dopo la riforma del Titolo V, parte seconda, della Costituzione.

Pur nel rispetto delle varie competenze del legislatore statale in materie affini e collegate - con particolare riguardo al "coordinamento informativo, statistico e informatico dei dati" (cfr. art. 6, co. 2 e art. 17 della proposta) ­ la presente proposta di legge si colloca nella sfera della competenza legislativa esclusiva (detta anche "residuale") della Regione.

La "materia" di cui la proposta tratta, infatti, attiene massimamente all'organizzazione della Regione e, nei limiti consentiti anche dalle nuove norme costituzionali, all'organizzazione degli enti locali (cfr. art. 118, co. 1, Cost). D'altra parte la Regione pone a base di questo intervento normativo l'interesse allo sviluppo socio-economico del proprio territorio anche per favorire l'effettiva uguaglianza tra i
cittadini, compito questo che la Costituzione affida proprio alla legislazione regionale (art. 117, co.7, Cost.).

La proposta di legge tiene conto in ogni caso della normativa statale vigente in materia d'impiego delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, assumendola a presupposto dell'azione innovatrice della Regione e degli enti locali della Toscana.

Essa pertanto si differenzia nettamente dalle precorse leggi regionali in materia di "sistemi informativi regionali", non foss'altro perché riflette e cerca di valorizzare un contesto istituzionale, culturale e tecnologico profondamente evoluto rispetto a quello anche solo di pochi anni addietro: così, per esempio, già in ambito regionale questa proposta viene ad integrarsi con la legge regionale in materia di "comunicazione istituzionale" (l.r. 22/2002), mentre si pone come un necessario riferimento per l'emananda legge sul sistema informativo statistico regionale, prevista dal Programma di governo.

Data la complessità delle linee d'intervento che si prospettano, questa proposta di legge non può che avere un carattere eminentemente promozionale (come il titolo stesso e varie espressioni della legge indicano: la Regione fornisce, promuove, finanzia, incentiva). L'impianto normativo perciò è organico ma "leggero" come una legge quadro richiede ed è volutamente privo di contenuti applicativi e tecnologici, rinviati alla programmazione e alla definizione di specifiche tecniche; e pertanto non condizionato dall'evoluzione delle tecnologie.

Capo I - Disposizioni generali

Il Capo I contiene le Disposizioni generali; in esso sono enunciate le finalità ed é indicato l'oggetto della legge. Il medesimo Capo reca inoltre le definizioni dei concetti, soprattutto tecnici, rilevanti ai fini della legge e fornisce una chiara indicazione di principi e criteri-guida (tratti dall'ampio dibattito politico e tecnico svoltosi nel più recente periodo in sede comunitaria e nazionale), nonché delle strategie e dei metodi d'intervento (trattamento di dati personali per le finalità della legge; coordinamento istituzionale; programmazione regionale e locale).

Articolo 1 - Finalità della legge

La prospettiva che la Regione assume a base di questo intervento normativo è quella dell'interesse regionale a fare sviluppare nel proprio territorio un contesto amministrativo e sociale favorevole al più diffuso e avanzato impiego delle nuove tecnologie; per potere, attraverso questi strumenti, raggiungere finalità istituzionali e sociali ben più ampie (art. 1, co. 1, lett. a e b). Saranno queste ampie finalità a orientare l'interpretazione della legge e a sollecitare di volta in volta gli interventi più adeguati alle esigenze: che potranno essere ­ tra i tanti - nel senso di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche, o di garantire l'adattabilità e l'occupabilità degli individui (per esempio mediante nuove modalità di telelavoro) quali aspetti della realizzazione personale e professionale degli stessi.

Elemento caratterizzante dell'intervento regionale in relazione al processo d'innovazione tecnologica che dovrà informare l'operato dell'intera p.a. del territorio è, come si legge alla lett. a) del comma 1, il contesto di cooperazione istituzionale entro cui tale processo dovrà svilupparsi. Parimenti caratterizzanti sono i fini precipui di
allargamento dei diritti di cittadinanza e partecipazione, di inclusione sociale e digitale cui la Regione dovrà tendere nel perseguimento delle finalità della legge; tenendo conto, in virtù della pari dignità umana, di quelle particolari situazioni personali di svantaggio che di per sé si oppongono alla piena parità di accesso degli individui sia alle informazioni che alle tecnologie dell'informazione.

Articolo 2 - Oggetto della legge

L'articolo 2 indica come oggetto della legge: la programmazione e promozione delle attività volte a realizzare le finalità di cui all'art. 1 (comma 1), oltreché la disciplina della Rete Telematica Regionale Toscana (RTRT) intesa come quel contesto stabile di coordinamento del sistema regionale delle autonomie locali e di cooperazione istituzionale, allargato ai soggetti privati, necessario a realizzare una politica efficace ed efficiente negli ambiti oggetto della legge (comma 2).

Articolo 3 ­ Definizioni

L'articolo 3 precisa alcune definizioni di carattere tecnico, comprese quelle relative agli ambiti applicativi della presente proposta di legge.

Articolo 4 ­ Principi e criteri guida

Il comma 1 contiene principi e criteri guida relativi alla promozione e all'attuazione dell'amministrazione elettronica. Ognuno dei principi e criteri guida indicati costituisce l'esito qualificato di un dibattito istituzionale o di una soluzione tecnica largamente condivisa o di un'esperienza ormai accreditata. Tutti insieme, complessivamente, essi tendono al fine della valorizzazione e della condivisione del patrimonio informativo pubblico e sono alla base di una politica dell'informazione pubblica.

Fanno parte di una visione condivisa con gli interventi dello Stato:

  • il principio dello "sviluppo coordinato dei sistemi informativi pubblici" (ivi compresi quelli statistici) (lett. a), che affonda le sue radici nientemeno che nella l. 400/1988, di riforma della Presidenza del Consiglio e nei numerosi atti normativi di riforma
    istituzionale che da essa presero avvio (a partire dal d.lg. 322/1989, istitutivo del Sistan, dalle leggi di riforma del pubblico impiego, dal d.lg. 39, recante prime norme sui sistemi informativi pubblici automatizzati e istituzione dell'AIPA);
  • la valorizzazione e la condivisione del patrimonio informativo pubblico, in particolare mediante l'adozione di standards informativi e documentali aperti (lett. c);
  • il rispetto della normativa in materia di tutela delle persone con riguardo al trattamento dei dati, e della normativa in materia di legittima titolarità dei dati (lett. d);
  • la garanzia della qualità dei dati, così come quella della sicurezza (dei dati, dei sistemi, delle reti e dei servizi) (lett. e ed f): elementi, questi, particolarmente atti a generare la fiducia degli utenti;
  • la diffusione degli strumenti di identificazione elettronica, delle procedure di accesso ai servizi on line e delle procedure di e-procurement (acquisti on line delle pp.aa.). Nell'ambito di questa visione condivisa, la Regione ha sottolineato, però, la necessità di operare "nel rispetto delle specificità e dello sviluppo dei mercati locali" (lett. g ed h): è, infatti, una preoccupazione degli enti locali che forme di e-procurement eccessivamente "concentrate" finiscano per diventare un ostacolo allo sviluppo del tessuto produttivo locale.

Particolarmente caratterizzanti della strategia della Regione sono, invece:

  • la valorizzazione, ai fini della legge, delle reti civiche unitarie e delle altre aggregazioni costituite su base territoriale o tematica (reti di area vasta, reti di categoria e di settore), fondata sulla significativa esperienza di queste reti sul territorio toscano (lett. b);
  • la garanzia dell'integrità dei dati, anche mediante tecniche di "marchiatura elettronica" e di criptazione (suggerite dal fatto che la Regione dispone di applicazioni avanzate, sviluppate anche per suo conto dal Centro di eccellenza per la multimedialità , istituito col concorso della Regione e dell'Università di Firenze);
  • la promozione dell'uso preferenziale di soluzioni basate su programmi informatici con codice sorgente (una soluzione, questa, sostenuta anche a livello nazionale, particolarmente idonea ad abilitare l'interoperabilità di componenti provenienti da differenti fornitori e, quindi, ad ottimizzare le risorse).

Il comma 2 contiene i principi e criteri guida relativi alla politica regionale per lo sviluppo della società locale. L'integrazione tra i due ambiti applicativi (p.a. e società ) è resa già evidente dal criterio di cui alla lett. a): la valorizzazione dei vari soggetti (istituzionali, economici e sociali) come produttori d'informazioni e di contenuti da condividere in rete).

Con riferimento ai soggetti istituzionali, questo criterio si ispira, tra l'altro, alla proposta di direttiva europea in materia di "riutilizzo delle informazioni del settore pubblico", ora in itinere.

Il criterio di cui alla lett. b) costituisce un ulteriore punto di collegamento con l'emananda legge sul sistema informativo statistico regionale.

L'accessibilità e l'usabilità dei sistemi informativi (da perseguire e, ove possibile, garantire con ogni metodo teorico-pratico) sono correttamente indicati come strumenti prioritari di inclusione sociale dei soggetti condizionati da particolari disagi psico-fisici (lett. c).

Con riguardo al criterio di cui alla lett. d), l'uso delle tecnologie viene indicato come un elemento di riequilibrio dello sviluppo socio-economico territoriale, oggi disomogeneo.

Con riguardo al criterio di cui alla lett. e) (sostegno alle famiglie, alle scuole e ad altre formazioni sociali ...) si è preferito sottolineare non l'acquisizione di strumenti tecnologici e di connettività , ma "l'acquisizione di concrete possibilità di accesso ai servizi erogati con strumenti tecnologici e telematici". Sono quindi prioritarie la strutturazione dell'accesso e la competenza d'uso.

Con riguardo al criterio di cui alla lettera f), si è ritenuto di richiamare in modo specifico il senso di una pluralità di iniziative e azioni rivolte a creare sul lato della domanda una condizione di affidamento e, dunque, di propensione all'uso della rete.

Con riguardo al criterio di cui alla lett. g), si sottolinea che i soggetti privati hanno già un ruolo importante di collaborazione con la Regione nel campo delle tecnologie dell'informazione e comunicazione. Specifiche convenzioni, già in atto (Confindustria Toscana e Confartigianato Toscana) o in corso di stipula, prevedono forme di partenariato più spinte delle forme di collaborazione e concertazione finora sperimentate. E' prevedibile che tali forme di partenariato saranno sviluppate via via che l'amministrazione pubblica consoliderà le proprie competenze per potere governare il contesto, senza delegarle acriticamente.

La pervasività delle tecnologie dell'informazione in ogni campo d'azione sociale implica la necessità di un loro impiego tale da stimolare e determinare un significativo progresso, parimenti pervasivo, dei vari settori economici e professionali. In tal senso sono indicativi i criteri di cui alle lett. h) e i), volti a promuovere complessivamente "il trasferimento culturale e tecnologico e l'innovazione sociale e produttiva".

Articolo 5 ­ Trattamento di dati personali

Tale norma offre una copertura giuridica di base alla Regione e agli altri enti del sistema regionale delle autonomie locali per il trattamento di dati personali connesso alla realizzazione di sistemi e servizi informativi pubblici e, in definitiva, allo sviluppo della società dell'informazione.

In conformità a quanto previsto dall'art. 18 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs 30 giugno 2003, n. 196) l'articolo dispone infatti che le attività di trattamento di dati poste in essere a tal fine costituiscono esercizio di funzioni istituzionali.

Articolo 6 ­ Coordinamento delle politiche e delle attività di settore

L'articolo 6 è finalizzato a raccordare gli interventi della Regione, da una parte, con quelli dello Stato e delle altre Regioni (comma 1), e, d'altra parte, con gli enti locali del territorio (comma 2), a garanzia di una strategia coerente del governo regionale, che è riconosciuto generalmente come il livello più adeguato per un'azione sostenibile in questo settore.

Il comma 1 indica come strumenti preferenziali il sistema delle Conferenze e l'attività negoziale, non escludendone di diversi. Il comma 2, invece, vincola le aziende ed amministrazioni regionali e gli enti locali al rispetto delle misure di carattere tecnico definite in ambito regionale, ed anzi, in ragione del rinvio, nel sistema della Rete telematica regionale toscana, in relazione alle attività di settore. Tale intervento,
come espressamente detto, è giustificato dalla necessità di assicurare l'esercizio unitario delle rispettive competenze in tema di gestione del patrimonio informativo, attuazione dell'amministrazione elettronica e sviluppo della società dell'informazione della conoscenza, secondo quanto la stessa norma costituzionale consente (art. 118, co. 1).

Articolo 7 ­ Programmazione regionale e locale

L'articolo 7 introduce gli strumenti di programmazione per il settore, attraverso una disciplina delineata sulla base dell'attuale normativa regionale, in modo essenziale e quindi idoneo all'inquadramento in eventuale nuova normativa sulla programmazione.

Essa ruota attorno al Programma triennale, elaborato dalla Giunta ed approvato in via definitiva dal Consiglio, del quale la legge indica anche i contenuti minimi. Nel procedimento di formazione di tale Programma assume particolare significato la relazione intercorrente con la programmazione della Rete telematica regionale, assunta come rilevante per la programmazione strategica regionale (comma 2).

Il Programma triennale viene attuato annualmente attraverso il Piano di attività annuale della Rete (PAR) il quale costituisce strumento principale di pianificazione delle attività della Rete stessa quale "forma stabile di coordinamento del sistema regionale delle autonomie locali". In questo senso l'art.17, con i contenuti in esso indicati, ne prevede l'adozione da parte del Comitato strategico di cui all'art.13 e la trasmissione alla Giunta regionale. La Giunta lo recepisce e lo approva per la parte di propria competenza dando altresì comunicazione al Consiglio regionale (art.7, co. 3).

Da parte loro, gli enti locali ­ in base all'impegno assunto con la convenzione di adesione alla Rete ­ daranno attuazione ai contenuti del PAR e della programmazione regionale secondo le norme dei rispettivi ordinamenti (cfr. art. 10, co.2, lett. g) o, eventualmente, attraverso strumenti negoziali di attuazione (art. 7, co. 4).

Con la programmazione di settore prevista dall'art.7 la Regione intende offrire una cornice stabile di riferimento non solo alle amministrazioni pubbliche, ma anche ai numerosi operatori del settore e alle varie categorie sociali operanti sul territorio.

Capo II - Disciplina della Rete Telematica Regionale Toscana

Il Capo II reca la disciplina della Rete telematica regionale toscana ed è0 collegato al Capo precedente da uno stretto rapporto funzionale.

La Rete - intesa quale forma stabile di coordinamento e cooperazione del sistema regionale delle autonomie locali, aperta alla collaborazione anche di altri soggetti (pubblici e privati) nelle materie oggetto della legge (art. 2, co. 2) - costituisce il punto di forza strutturale della politica di sviluppo del settore.

La proposta di legge individua, infatti, nella Rete il motore per la realizzazione delle ampie finalità della legge e pertanto assicura un governo e un'amministrazione partecipata delle attività del settore attraverso le procedure di co-decisione adottate nell'ambito della Rete.

La Rete non è un nuovo soggetto giuridico, ma un sistema di soggetti che coordinano le proprie attività e servizi in un'ottica d'integrazione (avvalendosi, cioè, di un'infrastruttura telematica comune e secondo modalità tecniche uniformi e condivise) in vista di un fine comune, una "missione" specializzata di carattere innovativo (art. 2, co. 2; art. 8).

Il modello organizzativo cui la legge fa implicitamente riferimento (quantomeno per descrivere il fenomeno, se non per definirlo giuridicamente) è quello dell'amministrazione composta, già proficuamente utilizzato per il Sistema statistico nazionale e il Servizio sanitario nazionale. Questo modello, aderente del resto all'esperienza attuale della Rete telematica regionale derivata dal Piano di indirizzo del 1997, appare anche il più adeguato sia a realizzare un'integrazione di carattere strutturale tra i soggetti coinvolti e a garantire, quindi, il miglior rapporto tra diversi livelli di governo, sia ad affrontare la possibile evoluzione istituzionale dei pubblici poteri. Inoltre questo modello ha il vantaggio di non presentare costi aggiuntivi, ché anzi ha già dimostrato di poter assicurare larghe economie di scala. Altre soluzioni organizzative (conferenza di servizi, consorzio obbligatorio, accordo di programma, agenzia tecnica) e altri strumenti di natura procedimentale (atti d'indirizzo e coordinamento, intese, ecc.), pure teoricamente ipotizzabili, sono parsi meno confacenti al caso, per motivi strutturali o funzionali.

Sotto il profilo della scienza dell'amministrazione, la Rete può bene essere definita come il risultato di una community network (si esprime così anche un documento del 1° aprile scorso della Commissione permanente per l'innovazione e le tecnologie operante presso il Dipartimento dell'innovazione e le tecnologie, prendendo in considerazione le varie realtà delle reti regionali).

Articolo 8 - Soggetti della Rete

L'art.8 indica i soggetti della Rete, rinviando al regime convenzionale previsto dall'art.10. Il comma 2 fa riferimento al sistema istituzionale in senso stretto, oltre agli enti collegati alla Regione. Per i soggetti di cui all'art.8, co.2, la legge prevede nell'art.10, co.2, i contenuti minimi delle convenzioni, mentre il formarsi delle relazioni in seno alla Rete dei soggetti di cui all'art.8, co.3, è sostanzialmente affidato, fermo restando lo strumento convenzionale di adesione (cfr. art. 10, co. 1), alle modalità concordate con il Comitato strategico (cfr. art. 13, co. 1).

La apertura del contesto della Rete ai soggetti della sussidiarietà orizzontale costituisce un elemento sostanziale di novità e di grande importanza all'interno del quadro di consolidamento dell'esperienza della Rete stessa, come derivata in questi anni dal Piano di indirizzo del 1997.

Articolo 9 - Compiti della Regione nella Rete

In conformità alla attuale esperienza della Rete telematica regionale, l'articolo 9 fissa per la Regione un ruolo generale di impulso ma, per gli aspetti realizzativi, limitato agli interventi di tipo infrastrutturale. La Regione, inoltre, assicura mediante i propri uffici il supporto agli organismi ("forme organizzative" di cui all'art.11) della Rete.

Articolo 10 ­ Convenzioni di adesione alla Rete

La partecipazione alla Rete avviene mediante sottoscrizione di un atto convenzionale da parte del soggetto interessato e del Presidente della Giunta regionale (o di un suo delegato). Come già indicato, per gli enti del sistema regionale delle autonomie locali la proposta di legge indica anche il contenuto minimo obbligatorio di tale convenzione: in quest'ambito assume particolare rilievo l'impegno degli enti ad adempiere obblighi ed oneri informativi, già previsti da norme statali o regionali, "avvalendosi della Rete e con le modalità adottate nell'ambito della stessa ove non diversamente disposto" (vedi art. 18). Gli stessi enti sono tenuti, ex convenzione, a destinare risorse finanziarie proprie (cfr. art. 10, co.2, lett. f) alla Rete, da impiegare in modo coordinato per le attività della stessa (cfr. anche art.7, co.5). In ogni caso ogni ente rimane titolare dei propri fondi e responsabile della relativa
gestione.

Articolo 11 ­ Forme organizzative della Rete

Trattandosi di legge-quadro (e quindi dall'impalcatura "leggera"), la proposta di legge si limita a fissare i ruoli delle diverse istanze di governo e di organizzazione della Rete, in quanto obiettivamente rilevanti anche a fini di tutela dei soggetti della stessa. La loro articolazione e più particolari definizioni funzionali sono invece affidate a poteri di autorganizzazione dell'Assemblea e del Comitato strategico, nonché ad accordi e al formarsi di prassi evolutive.

Articolo 12 ­ Assemblea

L'Assemblea è l'organismo composto dai rappresentanti di tutti i soggetti della Rete che ad essa abbiano aderito attraverso le convenzioni di cui all'art.10. E' organismo nuovo rispetto al precedente modello, il quale conosceva, come organismo partecipato da tutti i soggetti aderenti, unicamente un'istanza di tipo tecnico, la Direzione tecnica.

All'Assemblea, in sede plenaria, compete nel modello nuovo l'individuazione delle linee generali d'indirizzo per le attività della Rete; mentre, in sede ristretta (con la partecipazione solo dei rappresentanti del sistema regionale delle autonomie locali), compete la disciplina della composizione del Comitato strategico e la elezione di suoi componenti.

Articolo 13 - Comitato strategico

Ad esso compete la direzione politica della Rete e l'adozione del Piano di attività annuale della Rete (vedi art. 17, co.2.), che orienta ed attua al contempo la programmazione regionale di settore (cfr. art.7).

In corrispondenza alla rilevanza di ruolo, la presidenza del Comitato strategico è assegnata al "Presidente della Giunta regionale o suo delegato".

Ne fanno inoltre parte (ex lege) i rappresentanti del Consiglio delle autonomie locali e delle Associazioni degli Enti locali oltre i componenti (al massimo trenta) nominati dalla Assemblea quali rappresentanti dei soggetti di cui all'art.8, co.2. Quest'ultima previsione è coerente con la natura di atti (in particolare il PAR) la cui adozione compete al Comitato strategico ma starà agli accordi sopra richiamati (vedi art.13, co.1) la definizione di opportune modalità partecipative da parte dei soggetti della sussidiarietà orizzontale e in generale dei soggetti di cui all'art.8, co.3.

In coerenza con la scelta di "impalcatura leggera", la proposta di legge lascia alla facoltà di autorganizzazione del Comitato strategico la possibilità di articolazioni interne atte ad assicurare una migliore e continuativa capacità di indirizzo verso gli organismi tecnici della Rete.

Va infine notato che i termini usati nella proposta di legge per definire il ruolo del Comitato strategico sono gli stessi utilizzati nel Piano di indirizzo del 1997 per definire il ruolo della Direzione strategica della Rete attualmente operante, anche quest'ultima formata e partecipata da rappresentanti politici del sistema delle autonomie locali. Vi è dunque una corrispondenza tra i due organismi che, nell'ottica della normativa transitoria (art.19), assegna appunto alla attuale Direzione strategica il compito di avvio del nuovo modello, con la approvazione dei primi schemi convenzionali ex art.10; a seguito delle sottoscrizioni di essi sarà quindi possibile convocare la prima Assemblea con i poteri previsti dalla presente proposta di legge.

Articolo 14 - Coordinatore della Rete

E' il soggetto a cui, con apposita clausola della convenzione, i soggetti aderenti demandano la cura dei rapporti con soggetti esterni alla Rete, nei limiti delle decisioni assunte nell'ambito della Rete stessa ed il coordinamento delle risorse tecniche ed organizzative attivate. Ogni altra specifica attribuzione potrà essere individuata dal Comitato strategico con proprio atto.

Articolo 15 - Direzione tecnico-operativa

La Direzione tecnico-operativa ha funzioni di natura istruttoria; ad essa compete anche la definizione degli standards utilizzati nell'ambito della Rete e per l'interconessione della stessa con altre reti. La Direzione, in particolare, predispone il Piano di attività annuale della Rete da sottoporre al Comitato strategico, corredato dal Documento di monitoraggio delle attività realizzate e in corso.

Articolo 16 - Osservatorio degli utenti

La previsione dell'Osservatorio nasce dal convincimento che l'efficacia dei servizi telematici delle pubbliche amministrazioni possa essere mal conseguita senza l'attivazione di uno specifico strumento attraverso il quale, in modo regolato e garantito, sia data voce diretta agli utenti e valorizzato l'apporto, all'interno di tale strumento di rete, delle rappresentanze intermedie.

Composizione e modalità di funzionamento dell'Osservatorio saranno disciplinati dal Comitato strategico, anche al fine di impegnare gli organismi della Rete con riferimento al portato dell'Osservatorio.

Articolo 17 - Piano di attività annuale della Rete

E' il documento annuale d'indirizzo delle attività della Rete. Esso è predisposto dalla Direzione tecnico-operativa (in relazione al compito istruttorio) e adottato in via definitiva dal Comitato strategico. L'art.17 prevede i macrocontenuti del Piano di attivitÃ
annuale della Rete, per propria natura diversamente rilevanti nel seguito dell'iter di cui si è detto in relazione all'art.7.

Articolo 18 - Adempimento di obblighi ed oneri informativi

Questo articolo introduce una disposizione semplice ma essenziale. Essa vincola infatti i soggetti che fanno parte ex lege della Rete (la Regione, gli enti e le agenzie regionali, nonché le aziende sanitarie e ospedaliere) ad adempiere in forma elettronica gli obblighi ed oneri informativi già previsti da norme statali o regionali, avvalendosi della Rete e delle modalità operative adottate nell'ambito della stessa, ove non diversamente disposto.

La Regione non impone nulla in via autonoma; si attiene a quella che è già in una miriade di norme: leggi di settore e leggi generali di riforma amministrativa, che dispongono anche con riguardo alla gestione e al coordinamento delle informazioni pubbliche. La Regione non impone nulla in questa sede; individua soltanto le modalità di adempimento di questi obblighi, cioè in forma elettronica avvalendosi della Rete.

Per gli enti locali che aderiscano alla Rete mediante convenzione una disposizione di identico tenore dovrà essere contenuta nella convenzione di adesione, come previsto dall'articolo 10, comma 2, lettera a). Si tratta anche in questo caso di obblighi ed oneri di carattere soprattutto informativo, derivanti direttamente o indirettamente da leggi o regolamenti dello Stato o della Regione, e di carattere tecnico, in adempimento di programmi e decisioni adottati dagli organismi della Rete. La proposta di legge ha scelto opportunamente di fondare gli obblighi degli enti locali sulle autonome volontà di adesione degli enti alla Rete (art. 10). Tali obblighi sono giustificati in ogni caso, sotto il profilo della legittimità e della opportunità , dal particolare contesto di governance delineato nella presente proposta di legge. Da una parte, infatti, è vero che gli enti locali partecipano effettivamente alla decisione dei piani e programmi della Rete suscettibili d'incidere sulla loro autonomia; d'altra parte, è indubbio che anche (e forse particolarmente) in questo settore vi è la necessità di assicurare requisiti minimi di uniformità nell'esercizio delle funzioni, grazie ai quali soltanto è possibile attuare in modo efficace ed efficiente la politica di settore che la presente proposta di legge intende promuovere. Giova, inoltre, considerare che trattasi di comportamenti resi obbligatori al fine di allargare i diritti di cittadinanza e di partecipazione e di rendere la società dell'informazione in fieri il più inclusiva possibile, a fini quindi di vero progresso sociale.

Per tutti i soggetti aderenti la Rete costituisce lo strumento adeguato e sperimentato attraverso cui adempiere questi impegni in modo coordinato e naturalmente obbligatorio.

Capo III - Disposizioni transitorie e finali

Articolo 19 - Norme transitorie

Tali disposizioni regolano il passaggio dall'attuale Rete telematica regionale toscana (RTRT) derivata dal Piano di indirizzo del 1997 alla nuova Rete disciplinata con legge assicurando continuità ai rapporti in essere. Nello stesso tempo, il nuovo modello, centrato sulle convenzioni di cui all'art.10 la cui sottoscrizione è necessaria per la convocazione della prima Assemblea, richiede, per le ragioni e nei termini in precedenza esposti, la attivazione della attuale Direzione strategica per la definizione dei primi schemi convenzionali da sottoporre ai potenziali soggetti di cui all'art.8 ed in particolare agli attuali soggetti partecipanti.

La presente proposta di legge ha natura di testo normativo di principi e procedure e non determina oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

 

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